Accettazione con beneficio d’inventario: profili processuali per l’ipotesi di soccombenza dell’erede beneficiato. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 9350 del 12 aprile 2017)

In tema di eredità beneficiata, ove la parte si sia costituita in giudizio come erede accettante con beneficio di inventario e tale qualità non sia stata contestata, le conseguenze della sua soccombenza, anche in relazione alle spese giudiziali, sono ad essa riferibili nella qualità suddetta, indipendentemente da una espressa statuizione sul punto, sicché quella parte non sarà tenuta oltre il valore dei beni ereditari a lei pervenuti, e ciò sia quanto all’efficacia della decisione fra le parti che ai fini delle eventuali attività relative alle successive vicende dell’eredità beneficiata.

Commento

(di Daniele Minussi)
Se a perdere la causa è una parte che sta in giudizio nella propria qualità di erede beneficiato, ciò comporta che non sia tenuta a pagare oltre il valore delle attività ereditarie. La regola della responsabilità limitata, di natura sostanziale, possiede riflessi anche processuali.

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