L’esistenza dell’accettazione con beneficio d’inventario è rilevabile autonomamente dal giudice, non costituendo l’oggetto di un’eccezione in senso stretto. Essa è rilevabile pertanto anche in grado d'appello,purchè i presupposti risultino agli atti. (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. n. 10531 del 7 maggio 2013)

L’ esistenza, già documentata in atti, dell’accettazione con beneficio d’inventario e del conseguente limite di responsabilità dell’erede appartiene al novero non delle eccezioni in senso stretto ma a quello delle eccezioni rilevabili d’ufficio, come tale liberamente invocabile dalla parte in grado di appello e correttamente rilevata dal giudice.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il Giudice può, in qualsiasi stato e grado, rilevare l'esistenza del beneficio d'inventario risultante dagli atti: l'effetto segregativo che essa sortisce, impedendo che i creditori ereditari possano rivalersi sul patrimonio personale dell'erede non è l'effetto di un'allegazione specifica da effettuarsi della parte che vi abbia interesse e non costituisce, pertanto, l'oggetto di un'eccezione in senso stretto.

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