Codice Civile art. 499


PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE

1. Scaduto il termine entro il quale devono presentarsi le dichiarazioni di credito, l' erede provvede, con l' assistenza del notaio, a liquidare le attività ereditarie facendosi autorizzare alle alienazioni necessarie. Se l' alienazione ha per oggetto beni sottoposti a privilegio o a ipoteca, i privilegi non si estinguono e le ipoteche non possono essere cancellate sino a che l' acquirente non depositi il prezzo nel modo stabilito dal giudice o non provveda al pagamento dei creditori collocati nello stato di graduazione previsto dal comma seguente.
2. L' erede forma, sempre con l' assistenza del notaio, lo stato di graduazione. I creditori sono collocati secondo i rispettivi diritti di prelazioni. Essi sono preferiti ai legatari. Tra i creditori non aventi diritto a prelazione l' attivo ereditario è ripartito in proporzione dei rispettivi crediti.
3. Qualora, per soddisfare i creditori, sia necessario comprendere nella liquidazione anche l' oggetto di un legato di specie, sulla somma che residua dopo il pagamento dei creditori il legatario di specie è preferito agli altri legatari.

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