Legge del 1942 numero 1150 art. 41


TITOLO IV - Disposizioni generali e transitorie SANZIONI PENALI
1.Salvo quanto stabilito dalle leggi sanitarie, per le contravvenzioni alle norme dei regolamenti locali di igiene, si applica:
a) l'ammenda fino a lire 1.000.000 per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste nell'art. 32 primo comma;
b) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire 2.000.000 nei casi di inizio dei lavori senza licenza o di prosecuzione di essi nonostante l'ordine di sospensione o di inosservanza del disposto dell'art. 28.
2.Qualora non sia possibile procedere alla restituzione in pristino ovvero alla demolizione delle opere eseguite senza la licenza di costruzione e in contrasto con questa, si applica in via amministrativa una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'Ufficio tecnico erariale.
3.La disposizione di cui al precedente comma trova applicazione anche nel caso di annullamento della licenza.
4.I proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono riscossi dal Comune e destinati al finanziamento delle opere di urbanizzazione, ovvero dallo Stato, rispettivamente nelle ipotesi di cui al secondo e terzo comma.
(Articolo così sostituito dall'art. 13, L.6 agosto 1967, n. 765)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1942 numero 1150 art. 41"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti