Legge del 1942 numero 1150 art. 1


TITOLO I - Ordinamento statale dei servizi urbanistici DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ URBANISTICA E SUOI SCOPI
1.L'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati e lo sviluppo urbanistico in genere nel territorio del Regno sono disciplinati dalla presente legge.
2.Il Ministero dei lavori pubblici vigila sull'attività urbanistica anche allo scopo di assicurare, nel rinnovamento ed ampliamento edilizio delle città, il rispetto dei caratteri tradizionali, di favorire il disurbanamento e di frenare la tendenza all'urbanesimo.

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