Legge del 1942 numero 1150 art. 13


SEZIONE II - Piani regolatori particolareggiati CONTENUTO DEI PIANI PARTICOLAREGGIATI abrogato
[1.Il piano regolatore generale è attuato a mezzo di piani particolareggiati di esecuzione nei quali devono essere indicate le reti stradali e i principali dati altimetrici di ciascuna zona e debbono inoltre essere determinati:
le masse e le altezze delle costruzioni lungo le principali strade e piazze;
gli spazi riservati ad opere od impianti di interesse pubblico;
gli edifici destinati a demolizione o ricostruzione ovvero soggetti a restauro o a bonifica edilizia;
le suddivisioni degli isolati in lotti fabbricabili secondo la tipologia indicata nel piano;
gli elenchi catastali delle proprietà da espropriare o da vincolare;
la profondità delle zone laterali a opere pubbliche, la cui occupazione serva ad integrare le finalità delle opere stesse ed a soddisfare prevedibili esigenze future.
2.Ciascun piano particolareggiato di esecuzione deve essere corredato dalla relazione illustrativa e dal piano finanziario di cui al successivo articolo 30.]
(Articolo abrogato dall'art. 58, D.Lgs.8 giugno 2001, n. 325 e dall'art. 58, D.P.R.8 giugno 2001, n. 327 come modificato dall'art. 5, comma 1, L.1° agosto 2002, n.166)

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