Legge del 1942 numero 1150 art. 6


DURATA ED EFFETTI DEI PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO
1.Il piano territoriale di coordinamento ha vigore a tempo indeterminato e può essere variato con decreto Reale previa la osservanza della procedura che sarà stabilita dal regolamento (non ancora emanato) di esecuzione della presente legge.
2.I Comuni, il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nell'ambito di un piano territoriale di coordinamento, sono tenuti ad uniformare a questo il rispettivo piano regolatore comunale.

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