Legge del 1942 numero 1150 art. 14


COMPILAZIONE DEI PIANI PARTICOLAREGGIATI abrogato
[1.I piani particolareggiati di esecuzione sono compilati a cura del Comune e debbono essere adottati dal podestà con apposita deliberazione.
2.È però in facoltà del prefetto di prefiggere un termine per la compilazione dei piani particolareggiati riguardanti determinate zone.
3.Contro il decreto del prefetto il (podestà) Consiglio Comunale può ricorrere, entro 30 giorni, al Ministro per i lavori pubblici.]
(Articolo abrogato dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325 e dall'art. 58, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dall'art. 5, comma 1, L. 1° agosto 2002, n. 166)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1942 numero 1150 art. 14"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti