Legge del 1942 numero 1150 art. 7


CAPO III - Piani regolatori comunali SEZIONE I - Piani regolatori generali

1.Il piano regolatore generale deve considerare la totalità del territorio comunale.
2.Esso deve indicare essenzialmente:
1) la rete delle principali vie di comunicazione stradali, ferroviarie e navigabili e dei relativi impianti;
2) la divisione in zone del territorio comunale con la precisazione delle zone destinate all'espansione dell'aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona;
3) le aree destinate a formare spazi di uso pubblico o sottoposte a speciali servitù;
4) le aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico nonché ad opere ed impianti di interesse collettivo o sociale;
5) i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale, paesistico;
6) le norme per l'attuazione del piano.
(Articolo così sostituito dall'art.1,L.19 novembre 1968, n. 1187)

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