Legge del 1942 numero 1150 art. 15


PUBBLICAZIONE DEI PIANI PARTICOLAREGGIATI. OPPOSIZIONI. abrogato
[1.I piani particolareggiati devono essere depositati nella Segreteria del Comune per la durata di 30 giorni consecutivi.
2.L'effettuato deposito è reso noto al pubblico nei modi che saranno stabiliti nel regolamento di esecuzione della presente legge.
3.Fino a 30 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito potranno essere presentate opposizioni dai proprietari di immobili compresi nei piani ed osservazioni da parte delle Associazioni sindacali interessate.]
(Articolo abrogato dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325 e dall'art. 58, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dall'art. 5, comma 1, L.1° agosto 2002, n. 166)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1942 numero 1150 art. 15"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti