Legge del 1942 numero 1150 art. 20


SISTEMAZIONI EDILIZIE A CARICO DEI PRIVATI. PROCEDURA COATTIVA abrogato
[1.Per l'esecuzione delle sistemazioni previste dal piano particolareggiato che consistano in costruzioni, ricostruzioni o modificazioni d'immobili appartenenti a privati, il (podestà) Sindaco ingiunge ai proprietari eseguire i lavori entro un congruo termine.
2.Decorso tale termine il (podestà) Sindaco diffiderà i proprietari rimasti inadempienti, assegnando un nuovo termine. Se alla scadenza di questo i lavori non risultino ancora eseguiti, il Comune potrà procedere all'espropriazione.
3.Tanto l'ingiunzione quanto l'atto di diffida di cui al primo ed al secondo comma devono essere trascritti all'Ufficio dei registri immobiliari.]
(Articolo abrogato dall'art. 58, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325 e dall'art. 58, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dall'art. 5, comma 1, L.1° agosto 2002, n. 166)

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