Legge del 1942 numero 1150 art. 32


ATTRIBUZIONE DEL (PODESTÀ ) SINDACO PER LA VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI
1.Il (podestà) Sindaco esercita la vigilanza sulle costruzioni che si eseguono nel territorio del Comune per assicurarne la rispondenza alle norme della presente legge e dei regolamenti, alle prescrizioni, del piano regolatore comunale ed alle modalità esecutive fissate nella licenza di costruzione. Esso si varrà per tale vigilanza dei funzionari ed agenti comunali e d'ogni altro modo di controllo che ritenga opportuno adottare.
2.Qualora sia constatata l'inosservanza delle dette norme, prescrizioni e modalità esecutive, il (podestà) Sindaco ordina l'immediata sospensione dei lavori con riserva dei provvedimenti che risultano necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino. L'ordine di sospensione cesserà di avere efficacia se entro un mese dalla notificazione di esso il podestà non abbia adottato e notificato i provvedimenti definitivi.
3.Nel caso di lavori iniziati senza licenza o proseguiti dopo l'ordinanza di sospensione il (podestà) Sindaco può, previa diffida e sentito il parere della Sezione urbanistica compartimentale ordinarne le demolizione a spese del contravventore senza pregiudizio delle sanzioni penali.
4.Quando l'inosservanza si riferisca a costruzioni eseguite da amministrazioni statali [o dal Partito Nazionale Fascista] ed organizzazioni proprie e dipendenti, il (podestà) Sindaco ne informa il Ministero dei lavori pubblici agli effetti del precedente articolo 29.
(Il Partito Nazionale Fascista è stato soppresso dal R.D.L. 2 agosto 1943, n. 704).

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