abrogato [L'elenco delle località di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 1, approvato dal Ministro, è Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Una copia del numero della Gazzetta Ufficiale che lo contiene è affissa per tre mesi all'albo di tutti i Comuni interessati; e altra copia, con la planimetria, è contemporaneamente depositata presso il competente ufficio di ciascun Comune ove gli interessati hanno facoltà di prenderne visione.
Entro il successivo termine di tre mesi, i proprietari possessori o detentori interessati hanno facoltà di ricorrere al Presidente della Repubblica che si pronuncia, sentiti i competenti corpi tecnici del Ministero per i beni e le attività culturali e il Consiglio di Stato.
Tale pronuncia ha carattere di provvedimento definitivo.]
(La presente legge è stata abrogata dall'art. 166 del D. Lgs. 490/1999)