Legge del 1939 numero 1497 art. 16


abrogato
[Non è dovuto indennizzo per i vincoli imposti agli immobili di proprietà privata a norma dei precedenti articoli.
Tuttavia, nei soli casi di divieto assoluto di costruzione sopra aree da considerarsi come fabbricabili, potrà essere concesso, previa perizia estimativa dell'Ufficio tecnico erariale, uno speciale contributo nei limiti della somma da stanziarsi in apposito capitolo dello stato di previsione delle spese dell'educazione nazionale, in relazione al gettito dei proventi di cui all'art. 15 della presente legge, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
Allo stesso capitolo vanno imputate le spese inerenti alla protezione delle cose o località di cui all'art. 1, comprese quelle per commissioni, missioni o sopraluoghi ed esclusi i premi di operosità e rendimento.]
(La presente legge è stata abrogata dall'art. 166 del D. Lgs. 490/1999)

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