abrogato [Sulla base dell'elenco delle cose di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 1, compilato dalla Commissione provinciale, il Ministro per i beni e le attività culturali ordina la notificazione in via amministrativa della dichiarazione del notevole interesse pubblico ai proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ( Vedi, ora, art. 82 ultimo comma, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616).
Tale dichiarazione trascritta a richiesta del Ministro, sui registri della Conservatoria delle ipoteche, ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore.
Contro la dichiarazione, così notificata, è ammesso il ricorso di cui al terzo comma dell'art. 4.]
(La presente legge è stata abrogata dall'art. 166 del D. Lgs. 490/1999)