Legge del 1939 numero 1497 art. 15


abrogato
[Indipendentemente dalle sanzioni comminate dal codice penale, chi non ottempera agli obblighi e agli ordini di cui alla presente legge è tenuto, secondo che il Ministero per i beni e le attività culturali ritenga più opportuno, nell'interesse della protezione delle bellezze naturali e panoramiche, alla demolizione a proprie spese delle opere abusivamente eseguite o al pagamento di una indennità equivalente alla maggiore somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la commessa trasgressione.
Se il trasgressore non provvede alla demolizione entro il termine prefissogli ha facoltà di provvedere d'ufficio il Ministero per i beni e le attività culturali, per mezzo del Prefetto. La nota delle spese è resa esecutoria con provvedimento del Ministro ed è riscossa secondo le norme della vigente legge sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
L'indennità di cui al primo comma è determinata dal Ministro per i beni e le attività culturali in base a perizia degli uffici del Genio civile o della guardia forestale assistiti dal [regio] Soprintendente.
Se il trasgressore non accetta la misura fissata dal Ministro l'indennità è determinata insindacabilmente da un collegio di tre periti da nominarsi uno dal Ministro, l'altro dal trasgressore e il terzo dal Presidente del tribunale. Le relative spese sono anticipate dal trasgressore.
Il provvedimento emesso dal Ministro ai sensi del terzo comma di questo articolo è esecutivo quando l'interessato abbia dato la sua adesione in iscritto, o quando entro tre mesi dalla notificazione, egli non abbia aderito né, facendo il prescritto deposito delle spese, abbia dichiarato di voler provocare il giudizio del collegio peritale.
Il provvedimento emesso dal Ministro in seguito alla pronuncia del collegio dei periti è immediatamente esecutivo.
L'indennità, comunque determinata, è riscossa nei modi di cui al comma 2° di questo articolo affluisce a uno speciale capitolo del bilancio di entrata dello Stato ( Il presente articolo si applica a qualsiasi intervento realizzato abusivamente nelle aree sottoposte alle disposizioni della presente legge e del d.l. 27 giugno 1985, n. 312, conv. in l. 8 agosto 1985, n. 431, ad esclusione delle opere interne e degli interventi indicati dal comma dodicesimo dell'art. 82, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dalla l. 8 agosto 1985, n. 431.
L'indennità risarcitoria di cui al presente articolo è determinata previa apposita perizia di valutazione del danno causato dall'intervento abusivo in rapporto alle caratteristiche del territorio vincolato ed alla normativa di tutela vigente sull'area interessata, nonché mediante la stima del profitto conseguito dalla esecuzione delle opere abusive. In via generale è qualificato quale profitto la differenza tra il valore dell'opera realizzata ed i costi sostenuti per la esecuzione della stessa, alla data di effettuazione della perizia (artt. 1 e 2, d.m. 26 settembre 1997).]
(La presente legge è stata abrogata dall'art. 166 del D. Lgs. 490/1999)

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