Legge del 1939 numero 1497 art. 10


abrogato
[Per lavori su cose, né precedentemente incluse nel pubblicato elenco delle località, né precedentemente dichiarate e notificate di notevole interesse pubblico, dei quali sia stata ordinata la sospensione, senza che fosse stata intimata la preventiva diffida di cui all'art. 8 n. 1, è data azione per ottenere il rimborso delle spese sostenute sino al momento della notificata sospensione.
Le opere già eseguite sono demolite a spese del Ministero dell'educazione nazionale]
(Vedi, ora, art. 82 ultimo comma, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616).
(La presente legge è stata abrogata dall'art. 166 del D. Lgs. 490/1999)

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