Legge del 1939 numero 1497 art. 13


abrogato
[I provvedimenti da adottare ai sensi della presente legge relativi ai luoghi che interessano aziende patrimoniali del Demanio dello Stato devono essere emessi di concerto con il Ministro delle finanze (Ora, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica).
I provvedimenti che riguardano beni compresi nell'ambito del Demanio pubblico marittimo devono essere emessi di concerto con il Ministro per le comunicazioni ( Ora, di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione) e, qualora si riferiscano ad opere portuali, di concerto anche con il Ministro dei lavori pubblici.
I provvedimenti di carattere generale interessanti le località riconosciute stazioni di soggiorno, di cura, di turismo a sensi del R.D.L. 15 aprile 1926, n. 765, devono essere emessi di concerto con il Ministro della cultura popolare ( Ora, di concerto con le Regioni).
Tutti i provvedimenti, infine, che riguardano opere pubbliche, devono essere emessi di concerto con le singole Amministrazioni interessate.]
(La presente legge è stata abrogata dall'art. 166 del D. Lgs. 490/1999)

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