Legge del 1939 numero 1497 art. 9


abrogato
[Il provvedimento ministeriale adottato ai sensi dell'articolo precedente si intende revocato se entro il termine di tre mesi non sia stato comunicato all'interessato che la Commissione di cui all'art. 2 ha espresso parere favorevole all'apposizione del vincolo che giustifica l'inibizione d'intraprendere lavori o la sospensione dei lavori iniziati.
Il provvedimento stesso è considerato definitivo dal trentesimo giorno da quello della notifica dell'approvazione all'interessato.]
(La presente legge è stata abrogata dall'art. 166 del D. Lgs. 490/1999)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1939 numero 1497 art. 9"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti