Legge del 1939 numero 1497 art. 14


abrogato
[Nell'ambito e in prossimità dei luoghi e delle cose contemplati dall'art. 1 della presente legge non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità se non previo consenso della competente [regia] Soprintendenza ai monumenti o all'arte medioevale e moderna, alla quale è fatto obbligo di interpellare l'Ente provinciale per il turismo.
Il Ministro per i beni e le attività culturali ha facoltà di ordinare per mezzo del Prefetto, la rimozione, a cura e spese degli interessati, dei cartelli e degli altri mezzi di pubblicità non preventivamente autorizzati che rechino, comunque, pregiudizio all'aspetto o al libero godimento delle cose e località soggette alla presente legge
(Vedi, ora, art. 82 ultimo comma, d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616).
E' anche facoltà del Ministro ordinare per mezzo del Prefetto che nelle località di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 1 della presente legge, sia dato alle facciate dei fabbricati, il cui colore rechi disturbo alla bellezza dell'insieme, un diverso colore che con quella armonizzi.
In caso di inadempienza il Prefetto provvede all'esecuzione d'ufficio a' termini e agli effetti di cui all'art. 20 del vigente T.U. della legge comunale e provinciale.]
(La presente legge è stata abrogata dall'art. 166 del D. Lgs. 490/1999)

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