La vendita di beni mobili



La nozione di bene mobile si ricava in negativo rispetto a quella di bene immobile (cfr. il III comma dell'art. 812 cod. civ. ). Sono altresì beni mobili, sempre facendo uso di un criterio residuale, ex art.813 cod. civ. , anche i diritti diversi da quelli di natura reale che hanno per oggetto beni immobili nonché le energie naturali (art. 814 cod. civ.).

Il codice civile detta una speciale disciplina in tema di vendita di cose mobili agli artt. 1510 , 1511 , 1512 , 1513 , 1514 , 1515 , 1516 , 1517 , 1518 e 1519 cod. civ.. In materia occorre altresì considerare la Convenzione di Vienna 11 aprile 1980, resa esecutiva con legge 765/85 . Ad una disciplina speciale è soggetta anche la vendita a domicilio (cfr la Legge 17 agosto 2005, n. 173 ).

L'analisi che segue, oltre ad assumere in considerazione gli aspetti formali e pubblicitari della negoziazione, il problema del luogo della consegna (art. 1510 cod. civ. ) e la disciplina della vendita internazionale, si appunterà sulle speciali prescrizioni che il codice civile contempla in relazione alle caratteristiche dell'oggetto della vendita allo scopo di rendere più snella ed efficace la protezione delle parti.

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  • Studio n. 432-2012/C, La verbalizzazione di dichiarazioni testimoniali da parte del Notaio

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