Codice Civile art. 812


SEZIONE II Dei beni immobili e mobili (DISTINZIONE DEI BENI)

1. Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d' acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo.
2. Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all' alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione.
3. Sono mobili tutti gli altri beni.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 812"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti