Codice Civile art. 1516


ESECUZIONE COATTIVA PER INADEMPIMENTO DEL VENDITORE
1. Se la vendita ha per oggetto cose fungibili che hanno un prezzo corrente a norma del terzo comma dell' articolo precedente, e il venditore non adempie la sua obbligazione, il compratore può fare acquistare senza ritardo le cose, a spese del venditore, a mezzo di una delle persone indicate nel secondo e terzo comma dell' articolo precedente. Dell' acquisto il compratore deve dare pronta notizia al venditore.
2. Il compratore ha diritto alla differenza tra l' ammontare della spesa occorsa per l' acquisto e il prezzo convenuto, oltre al risarcimento del maggior danno.

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