Codice Civile art. 1518


NORMALE DETERMINAZIONE DEL RISARCIMENTO
1. Se la vendita ha per oggetto una cosa che ha un prezzo corrente a norma del terzo comma dell' articolo 1515, e il contratto si risolve per l' inadempimento di una delle parti, il risarcimento è costituito dalla differenza tra il prezzo convenuto e quello corrente nel luogo e nel giorno in cui si doveva fare la consegna, salva la prova di un maggior danno.
2. Nella vendita a esecuzione periodica, la liquidazione del danno si determina sulla base dei prezzi correnti nel luogo e nel giorno fissati per le singole consegne.

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