Codice Civile art. 1514


DEPOSITO DELLA COSA VENDUTA
1. Se il compratore non si presenta per ricevere la cosa acquistata, il venditore può depositarla, per conto e a spese del compratore medesimo, in un locale di pubblico deposito, oppure in altro locale idoneo determinato dal pretore del luogo in cui la consegna doveva essere fatta.
2. Il venditore deve dare al compratore pronta notizia del deposito eseguito.

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