Vendita internazionale di cose mobili



Oltre alla normativa codicistica occorre rammentare l'esistenza di una speciale disciplina destinata ad operare quando uno dei contraenti ha il suo domicilio, o la sede della sua impresa, all'estero (c.d. vendita internazionale nota1 ). Per la verità il legislatore italiano non ha predisposto una normativa materiale specifica per la vendita a carattere internazionale e neppure una disciplina di diritto internazionale privato relativa a questo tipo di contratto. Rilevante deve tuttavia considerarsi il ruolo assunto dalle convenzioni internazionali che, seppure creando difficoltà di coordinamento per l'interprete, hanno comunque svolto e continuano a svolgere una notevole importanza del processo di unificazione del diritto dei diversi ordinamenti statuali.

Gli sforzi di unificazione del diritto si sono diretti in una duplice direzione. Da un lato si è cercato di uniformare le norme in materia di diritto internazionale privato (Convenzione dell'Aja del 1955, seguita dalla Convenzione dell'Aja del 1985), dall'altro si sono predisposte vere e proprie norme materiali applicabili all'interno di tutti gli Stati contraenti (si pensi alla Convenzione di Vienna del 1980, resa esecutiva con Legge 765/85 ).

Ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1985 viene sancita la preferenza per la legge designata espressamente dalle parti, con la possibilità di un frazionamento della legge applicabile. Ciò importa la facoltà per i contraenti di sottoporre a leggi diverse le differenti parti del contratto. In mancanza di una scelta delle parti l'art.8 della Convenzione stabilisce che la vendita è regolata dalla legge dello Stato in cui il venditore ha il proprio stabilimento al momento della conclusione del contratto, salvo applicare la legge dello Stato in cui il compratore ha il proprio stabilimento qualora:

a) parte delle negoziazioni siano state condotte ed il contratto si sia concluso in presenza di entrambe le parti in questo Stato;

b) il contratto preveda che la consegna della merce debba avvenire in questo Stato;

c) la vendita sia stata conclusa alle condizioni fissate principalmente dall'acquirente.

Eccezionalmente si dispone che, qualora risulti dall'insieme delle circostanze che il contratto presenta un legame manifestamente più stretto con una legge diversa, il contratto di vendita sarà regolato da quest'altra legge nota2.

Per quanto riguarda invece l'attività di unificazione materiale, la disciplina più importante si rinviene con la Convenzione di Vienna del 1980 , relativa ai contratti di vendita internazionale di merci, entrata in vigore il giorno 1 gennaio 1988.

In base a tale Convenzione (dal cui ambito di applicazione sono esclusi i contratti di vendita al consumatore, nonchè le questioni attinenti alla validità del contratto e quelle attinenti al momento di trasferimento della proprietà, lasciando agli Stati membri assoluta libertà in questo ambito, tenuto conto delle diversità che esistono tra Stato e Stato in questa materia), il passaggio del rischio coincide con la consegna della cosa (art. 69 L. 765/85), salvi i casi di merce viaggiante e di merce da trasportare. Nel primo caso, il rischio si trasferisce al momento del contratto, mentre nel secondo coincide con la rimessione della merce al vettore nota3.

La parte più importante elaborata dalla Convenzione è quella relativa all'inadempimento, per il quale è stata eliminata la differenza, tipica del nostro codice civile, tra inadempimento, evizione, vizi etc., unificando tutte le ipotesi e stabilendo che, in qualunque caso, la vendita di merce viziata o diversa costituisce inadempimento del contratto (artt. 35 e ss. L. 765/85).

Molteplici sono i rimedi previsti contro l'inadempimento: risoluzione del contratto (concessa solo in caso di inadempimento essenziale), risarcimento del danno, azione di adempimento, sostituzione della cosa e riparazione del prezzo, sospensione del pagamento del prezzo.

Quanto al criterio di imputazione della responsabilità, si parla nota4 di responsabilità oggettiva attenuata o temperata. L'art. 79 L. 765/85 prevede che l'inadempiente sia esonerato da responsabilità se l'impedimento è derivato da cause estranee alla sua sfera di controllo, causa che non era ragionevolmente tenuto a prevedere al momento della conclusione del contratto, ad evitare o a superare.

Per quanto attiene all'individuazione dell'ordinamento giurisdizionale al quale fare riferimento nell'ipotesi dell'insorgenza di controversie, è stato deciso che occorra fare rinvio al modo di disporre dell'art.5 n.1 lett. b) del regolamento CE n.44/2001. Ai sensi di quest'ultimo si deve conferire rilievo al luogo di esecuzione dell'obbligo di consegna dei beni. Esso, a mente dell'art.31 della predetta convenzione di Vienna del 1980, si identifica, in difetto di indicazioni specifiche, con il luogo in cui il bene mobile viene consegnato al primo trasportatore affinchè provveda ad inoltrarlo all'acquirente (Cass. Civ. Sez. Unite, 10941/07 ).

Note

nota1

Si tratta di una definizione semplificata del concetto di vendita internazionale, poiché la determinazione del carattere di internazionalità è rimesso alla valutazione dell'interprete: Lopez de Gonzalo, La vendita internazionale, in I contratti in generale, a cura di Alpa-Bessone, vol.II, Torino, 1999, p.907.
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nota2

Cfr.Luminoso, I contratti tipici ed atipici, in Tratt. dir. priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1995, p.184.
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nota3

Su questo argomento si veda Angelici, "Consegna" e "proprietà" nella vendita internazionale, Milano, 1979, pp.274 e ss.
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nota4

In questo senso Ponzanelli, Commento agli artt.79-80, in Le nuove leggi civ. e comm., 1989, p.310.
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Bibliografia

  • ANGELICI, Consegna e proprietà nella vendita internazionale, Milano, 1979
  • LOPEZ DE GONZALO, La vendita internazionale, Torino, I contratti in generale, Alpa Bessone, II, 1999
  • LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995
  • PONZANELLI, Commento agli artt.79-80, Le nuove leggi civ.e comm., 1989

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