Codice Civile art. 1510


SEZIONE II Della vendita di cose mobili - §1 Disposizioni generali - (LUOGO DELLA CONSEGNA)
1. In mancanza di patto o di uso contrario, la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita, se le parti ne erano a conoscenza, ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell' impresa.
2. Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all' altro, il venditore si libera dall' obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere; le spese del trasporto sono a carico del compratore.

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