La rinuncia alla carica di amministratore (società per azioni)




La rinuncia alla carica di amministratore può essere fatta in ogni tempo. Ai sensi dell'art. 2385, I comma, cod.civ. l'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio d'amministrazione e al presidente del collegio sindacale. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio è ricostituita in seguito alla accettazione dei nuovi amministratori.La rinuncia costituisce un atto unilaterale ricettizio per il quale, a mente del riferito art. 2385 cod.civ., è imposta la forma scritta. La comunicazione è requisito di efficacia della denuncia, ai sensi dell'art. 1334 cod.civ., per cui la stessa produce effetto dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata ossia, nel caso che ci occupa, al presidente del consiglio di amministrazione (e nel caso in cui sia il presidente a dimettersi, al vice presidente) e al presidente del collegio sindacale.

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