La decadenza degli amministratori per la perdita dei requisiti (società per azioni)




Gli amministratori possono essere privi dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed indipendenza di cui agli artt. 2382 e 2387 cod.civ. sin dal principio. La predetta situazione si può verificare anche nel corso del rapporto: in tal caso la legge prevede che l'amministratore decade dalla carica.

Se la nomina è avvenuta nonostante la situazione di ineleggibilità, la decadenza si produce ex tunc, sin dal momento dell'atto di nomina, e sarà dichiarata con una deliberazione di mero accertamento da parte dell'assemblea, dello stesso consiglio di amministrazione rimasto in carica, oppure interverrà a seguito di sentenza giudiziale.

Se invece la perdita dei requisiti di eleggibilità si verifica nel corso del rapporto gestorio, la decadenza opererà ex nunc, ossia dal momento della sua sopravvenienza. Anche in tali ipotesi sarà necessario un provvedimento adottato in esito all'assunzione di apposita deliberazione assembleare o consiliare ovvero, in caso di controversia, dal giudice.

A seguito della decadenza operano i meccanismi della prorogatio e della cooptazione: vi è inoltre l'obbligo di dare pubblicità all'evento ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2385 cod.civ. .

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