Condizioni di incompatibilità (s.p.a.: l'organo amministrativo)



Tra le cause di incompatibilità previste dal nostro ordinamento in riferimento alla carica di amministratore, a titolo esemplificativo, possiamo ricordare le seguenti, di carattere assoluto, riguardanti:
  • gli impiegati civili dello stato (artt. 60 e ss. del DPR 3/57);
  • la qualifica di agente di cambio (art. 1, II comma, del RDL 222/25);
  • i professori universitari di ruolo (i quali, allo scopo di assumere la carica di presidente o amministratore delegato di società a partecipazione pubblica, devono chiedere di essere collocati in aspettativa, art. 13, I comma, n.10 , del DPR 382/80);
  • i notai (i quali non possono divenire amministratore unico o amministratore delegato. Possono invece ricoprire la funzione di semplici componenti del consiglio di amministrazione o anche di presidente del consiglio di amministrazione purché privo di effettivi poteri di gestione, art. 2 della Legge 89/13);
  • gli avvocati (che non possono divenire amministratore unico o amministratore delegato. Gli stessi possono invece ricoprire la funzione di semplici componenti del consiglio di amministrazione o anche di presidente del consiglio di amministrazione, purché sprovvisti di effettivi poteri di gestione, art. 3 del RDL 1578/33: cfr. Cass. Civ. Sez. Unite, 37/07 );
  • i parlamentari (art. 2 della Legge 60/53);
  • i componenti del CSM eletti dal parlamento (art. 33 della Legge 195/58);
  • il presidente e membri della Consob (art. 2 del D.l. 95/74);

e le cause di incompatibilità relativa:
  • colui che sia sindaco della medesima società (art. 2399 cod. civ. );
  • il socio illimitatamente responsabile in società concorrente, ovvero chi esercita per conto proprio o di terzi attività concorrente, ovvero gli amministratori e direttori generali in società concorrenti (salva autorizzazione dell'assemblea dei soci ex art. 2390 cod.civ. ).

L'incompatibilità comporta che l'amministratore nominato debba decidere se abbandonare l'incarico incompatibile, oppure rinunciare a ricoprire la relativa qualifica. Un caso particolare è rappresentato dal fatto che l'amministratore sia parallelamente inquadrato anche quale lavoratore dipendente dello stesso ente. Tale circostanza è ammissibile, purché le prestazioni dovute in forza del rapporto di lavoro subordinato e la relativa retribuzione siano estranee alle attività tipiche dell'amministratore e siano individuabili i requisiti essenziali del lavoro dipendente. In particolare, deve sussistere il rapporto di subordinazione e dunque la distinzione tra chi costituisce e gestisce il rapporto di lavoro e chi è esecutore delle prestazioni professionali. L'amministratore, per la prestazione professionale oggetto del rapporto di lavoro deve quindi risultare in concreto assoggettato ad un potere disciplinare direttivo esercitato da altri amministratori, non essendo invece sufficiente impartire solo ordini di tipo preventivo e meramente programmatico (cfr. Cass. Civ. Sez. Lavoro, 329/02 ; Cass. Civ. Sez. Lavoro, 1793/96 ; Cass. Civ. Sez. Lavoro, 1081/99 ; Cass. Civ. Sez. Lavoro, 11565/95 ). Dall'applicazione dei principi enunciati consegue che l'amministratore unico non potrebbe essere anche lavoratore dipendente della stessa società, non ravvisandosi in tal caso il vincolo di subordinazione. Al contrario, il mero componente del consiglio di amministrazione ben potrebbe anche prestare lavoro dipendente presso la stessa società purché non tutti consiglieri fossero dipendenti di questa e rimanesse assicurata l'effettività del vincolo di subordinazione. Sempre in tal senso, anche l'amministratore delegato può essere dipendente della stessa società, purché sia sottoposto al controllo del consiglio di amministrazione o di altri eventuali amministratori delegati e purché non sia l'unico soggetto dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Prassi collegate

  • Carica di amministratore di società e incompatibilità professionale

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