Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza (s.p.a.: l'organo amministrativo)



L'art. 2387 cod.civ. dispone che "lo statuto può subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati. Si applica in tal caso l'art. 2382 cod.civ.. Resta salvo quanto previsto da leggi speciali in relazione all'esercizio di particolari attività".

In aggiunta ai requisiti indicati nell'art. 2382 cod.civ., lo statuto può subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di speciali requisiti di eleggibilità che si pongono come aggiuntivi e non certo sostitutivi dei requisiti previsti per legge. Tali requisiti consistono nell'indipendenza, nella professionalità ed infine nella onorabilità.

Circa il primo dei suddetti caratteri, il più significativo tra i codici di autoregolamentazione cui l'art. 2387 cod.civ. fa riferimento, ossia il Codice Preda (dal nome dell'ex presidente della Borsa, Stefano Preda) ovvero "Codice di Autovalutazione per le Società Quotate", definisce i requisiti di indipendenza degli amministratori, specificando che, per essere considerati tali, essi non devono:

- intrattenere relazioni di natura economica con la società o i suoi azionisti (in forza di rapporti d'affari, di consulenza professionale o altro) tali da comprometterne l'autonomia di giudizio;

- essere titolari direttamente o indirettamente di partecipazioni azionarie significative, in ragione delle quali possano essere considerati nel novero dei soggetti che "controllano" la Società;

- essere legati da rapporti familiari con gli amministratori forniti di deleghe operative nella Società o con chi si trovi nelle situazioni appena esposte di incompatibilità.

È doveroso segnalare, tuttavia, che il Codice Preda costituisce solo uno dei numerosi codici di autoregolamentazione esistenti in materia, cui si affiancano numerosi documenti redatti da enti che, quali la Consob, sono preposti al controllo del mercato. Per l'Italia, è sufficiente ricordare le "Istruzioni al regolamento per il nuovo mercato (Mercato dedicato all'impresa ad alto potenziale di crescita caratterizzata da un approccio innovativo di prodotto, processo e servizio) e per il segmento STAR" (Mercato dedicato società con capitalizzazione inferiore a 800 milioni di euro, che rispondono ai requisiti specifici in termini di liquidità, trasparenza e corporate governance ), che definiscono le relazioni economiche rilevanti tra l'amministratore e la società, come tali sufficienti ad escludere l'indipendenza del primo nei confronti della seconda, come:

- rapporti di natura commerciale intrattenuti nell'anno in corso e nel precedente anche attraverso società controllate e/o nelle quali l'amministratore rivesta cariche esecutive;

- prestazioni professionali rese, nell'anno in corso e nel precedente, anche in forma associata;

- rapporti di lavoro subordinato e incarichi di amministratore esecutivo, intercorsi nei precedenti tre esercizi, che non pregiudicano l'indipendenza dell'amministratore solo qualora vengano resi a condizioni di mercato e non siano tali da condizionare l'autonomia di giudizio degli amministratori.

Le predette Istruzioni considerano in ogni caso rilevanti, ai fini dell'esclusione dell'indipendenza: i rapporti di natura commerciale che eccedono il 5% della fatturato dell'impresa fornitrice o dell'impresa beneficiaria e le prestazioni professionali che eccedono il 5% del reddito dell'amministratore ovvero i 200.000/00 euro.

Circa il requisito della professionalità, lo stesso deve essere inteso nel senso che il soggetto che riveste la carica di amministratore deve aver avuto precedenti esperienze lavorative qualificanti in relazione alla struttura ed all'attività svolta dalla società. In pratica, l'esperienza lavorativa del soggetto destinato a rivestire la carica di amministratore, può essere considerata come qualificante qualora lo stesso abbia operato nell'ambito dell'amministrazione, direzione o controllo in società, imprese pubbliche e/o private, identificate sia per l'attinenza del settore economico, sia per la dimensione. Altrettanto qualificante, si presenta l'attività di colui che oggettivamente (si pensi alla qualifica di professore universitario) sia particolarmente competente in determinate materie, ovvero sia iscritto a determinati albi professionali (si pensi all'albo avvocati, ovvero all'albo dei ragionieri e dottori commercialisti).

Per quanto riguarda infine il requisito dell' onorabilità, lo stesso presenta caratteristiche di maggiore oggettività rispetto ai due requisiti sopra esaminati. Generalmente il requisito dell'onorabilità viene identificato nella "insussistenza di condanne penali per taluni reati ovvero nel non trovarsi in una condizione di ineleggibilità o decadenza ai sensi dell'art. 2382 cod.civ. " ( nota1). I reati presi in considerazione, sono generalmente reati di tipo bancario, commerciale, contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica nonché in materia valutaria e tributaria. Non si esclude tuttavia, che vi siano zone grigie in cui è difficile valutare la presenza o meno del requisito dell'onorabilità. Si pensi all'ipotesi di una assoluzione per intervenuta prescrizione, oppure ad una sentenza di patteggiamento. In tali ipotesi, il problema ruota intorno al significato che i soci intendono attribuire a tali istituti: in particolare, per quanto concerne il patteggiamento, lo stesso potrà essere considerato come un'implicita ammissione di responsabilità per i reati contestati, con la conseguenza che il soggetto che ha patteggiato la sentenza non può divenire amministratore, oppure non assimilare l'applicazione della pena concordata alla sentenza di condanna e consentire al soggetto di divenire amministratore. La soluzione è pertanto rilasciata all'autonomia decisionale dei soci.

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Note

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Annunziata, La disciplina del mercato mobiliare, Torino 2003, p.59.
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Bibliografia

  • ANNUNZIATA, La disciplina del mercato mobiliare, Torino, 2003

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