La nomina degli amministratori (società per azioni)



Ai sensi dell'art. 2383 cod.civ. , "La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli artt. 2351 , 2449 ( così come sostituito dall'art. 13, L. 25 febbraio 2008, n. 34) e 2450 cod.civ..(norma, quest'ultima, tuttavia abrogata dalla Legge di conversione 6 aprile 2007, n.46 del D.L. 10/07 ). Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili (salvo diversa disposizione dello statuto) e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonchè a quali tra essi è attribuita la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento della pubblicità di cui al IV comma, salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza."

La norma in commento, contempla la facoltà di nomina degli amministratori in capo soci, riuniti in assemblea o al momento della stipula dell'atto costitutivo. In particolare, la nomina dei primi amministratori nell'atto costitutivo, costituisce ora un'indicazione obbligatoria ai sensi dell'art.2328, II comma, n. 11, cod.civ. .

Circa le modalità della nomina, l'art. 2368, I comma, cod.civ. dispone che "per la nomina alle cariche sociali lo statuto può stabilire norme particolari ". È quindi ammesso l'inserimento di clausole volte ad evitare che tutti i membri del consiglio di amministrazione, siano espressione della maggioranza dei soci.

Fra i metodi maggiormente adottati per far sì che anche la minoranza possa eleggere propri "rappresentanti" all'interno del consiglio di amministrazione, si ricordano il voto di lista, in cui si consente la presentazione di più liste di candidati alla carica (Cfr. Tribunale di Roma, 12 marzo 2001 ; Tribunale di Milano, 19 gennaio 2001 e Tribunale di Milano, 23 novembre 2000 ); il voto a scalare, nel quale sono eletti gli amministratori che via via abbiano ricevuto il maggior numero di voti; il voto limitato, in cui ogni azionista può votare per meno amministratori di quanti sono quelli da eleggere.

È inoltre possibile prevedere clausole che impongano, per la nomina delle cariche sociali, quorum diversi da quelli ordinari.

Infine è doveroso ricordare che sulla nomina degli amministratori possono influire in modo determinante gli eventuali patti parasociali sottoscritti dai soci, disciplinati dagli artt. 2341 bis e 2341 ter cod.civ., che sovente contengono i c.d. sindacati di voto (Cfr. Cass. Civ. Sez. I, 14865/01).

A seguito della nomina, ed ai fini dell'instaurazione del rapporto, è necessaria l'accettazione da parte del soggetto eletto. Tale accettazione, può tuttavia essere anche tacita, non essendo richiesta dalla legge necessariamente una accettazione espressa (Cfr. Cass. Civ. Sez.I, 6928/01; cfr. anche Tribunale di Napoli, 14 settembre 2011 che, sia pure in tema di srl, ha statuito come l'accettazione possa desumersi anche da un contegno che incompatibile con l'intento di ricusare la nomina). Anche l'iscrizione della nomina nella registro delle imprese, ai cui fini è necessario depositare la delibera di nomina, non costituisce un requisito di forma dell'atto, bensì un adempimento successivo alla avvenuta assunzione dell'incarico.

Gli amministratori rimangono in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Prassi collegate

  • Studio n. 58-2019/I, Il nuovo articolo 2475 cc. Prima lettura
  • Quesito n. 202-2011/I, In house providing e clausole sull’intrasferibilità delle partecipazioni
  • Studio n. 150-2008/I, Nomina e revoca degli amministratori nelle società a partecipazioni pubblica (il nuovo testo dell'art. 2449 c.c.)
  • Quesito n. 29-2006/I, Nomina di amministratori delegati prima dell'iscrizione della società nel registro delle imprese

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