Decreto Presidente Repubblica del 1979 numero 780 art. 1


Regolamento per l'esecuzione della legge 24 dicembre 1976, n. 898, sulla nuova regolamentazione delle servitù militari
Nel presente regolamento, con il termine «legge» si intende la legge 24 dicembre 1976, n. 898, sulla nuova regolamentazione delle servitù militari.
Nelle norme che seguono l'espressione «il comitato» si intende riferita al comitato misto paritetico, previsto dall'art. 3 della legge, della regione o provincia il cui territorio è interessato alle opere e attività militari, l'espressione «il comandante territoriale» al comandante militare territoriale di regione, al comandante in capo di dipartimento militare marittimo o al comandante di regione aerea, territorialmente competenti, a secondo che si tratti di questione interessante rispettivamente l'Esercito o di carattere interforze, la Marina o l'Aeronautica, le espressioni «la regione», il «consiglio regionale», «il presidente della giunta regionale» si intendono, per il Trentino-Alto Adige, riferite alla provincia, al consiglio provinciale ed al presidente della giunta provinciale.

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