Decreto Presidente Repubblica del 1979 numero 780 art. 17


Prima dell'inizio delle esercitazioni e al termine delle stesse a cura dell'amministrazione militare, in contraddittorio del proprietario, dell'affittuario e dei loro rappresentanti ed in mancanza di questi, possibilmente, alla presenza di due testimoni, è redatto verbale constatante lo stato di consistenza dei luoghi e delle cose interessate alle esercitazioni.
Gli indennizzi per danni patrimoniali o pregiudizi economici dipendenti dalle esercitazioni sono richiesti dagli aventi diritto con istanza diretta al comandante militare, conforme ad apposito modello predisposto dal Ministero della difesa.
Tali istanze sono presentate ai comuni nel cui territorio sono situati i beni danneggiati o i fondi sgomberati, possibilmente entro il quindicesimo giorno dal termine delle esercitazioni. Le domande possono contenere riserva di presentare perizia di parte.
I moduli per inoltrare la richiesta degli indennizzi o dei risarcimenti di danni sono reperibili presso gli uffici comunali e le locali stazioni dei carabinieri.
Entro il trentesimo giorno dalla data di presentazione delle domande, il comune provvede al loro inoltro all'ufficio tecnico militare competente.
I danni denunciati che non risultassero accertati o che fossero dichiarati di entità diversa sono immediatamente controllati sul posto e per essi viene redatto verbale in contraddittorio con gli interessati. È verbalizzato con l'intervento di testimoni l'eventuale rifiuto all'accertamento opposto dagli interessati.

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