Decreto Presidente Repubblica del 1979 numero 780 art. 11


La domanda di indennizzo di cui all'art. 7 della legge è presentata al comandante territoriale ed è redatta secondo apposito modello predisposto dal Ministero della difesa.
Al pagamento degli indennizzi di importo annuo superiore alle 500.000 lire si provvede previo accertamento della proprietà dell'immobile. Il richiedente l'indennizzo deve, a tal fine, esibire idonea documentazione.

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