Decreto Presidente Repubblica del 1979 numero 780 art. 16


I provvedimenti di cui al primo comma dell'art. 15 della legge, necessari per la tutela della pubblica incolumità nel corso delle esercitazioni militari e dei corpi civili dello Stato militarmente addestrati, sono adottati dal comandante territoriale con propria ordinanza (3).
Detta ordinanza è comunicata alle autorità indicate dall'art. 15 della legge ed ai membri del comitato entro i termini previsti nel medesimo articolo.
Nei casi in cui lo richiedano necessità urgenti di tutela della pubblica incolumità, i provvedimenti adottati al riguardo dai comandanti di Corpo, ai sensi del citato art. 15 della legge, sono immediatamente comunicati anche al comandante territoriale.
Le ordinanze rese pubbliche nei modi previsti dalla legge riportano:
l'esatta indicazione delle località da sgomberare o nelle quali è vietato l'accesso, le strade interrotte e relative deviazioni, il tipo dei segnali che delimitano le zone interdette, nonché la precisazione che le carte topografiche indicanti la zona sono esposte all'albo comunale e visibili a tutti;
la data di inizio dell'esercitazione;
la durata prevedibile della stessa;
il richiamo delle disposizioni legislative vigenti circa il divieto di raccogliere rimuovere proiettili inesplosi od ordigni esplosivi di qualsiasi genere, con la precisa indicazione dell'autorità cui dovranno segnalarsi gli eventuali rinvenimenti;
le modalità e i termini per la richiesta degli indennizzi per gli sgomberi e le occupazioni di immobili e degli eventuali risarcimenti di danni;
altre eventuali indicazioni di volta in volta ritenute necessarie.
L'ordinanza affissa all'albo comunale è corredata di carta in scala non inferiore a 1: 50.000 su cui sono riportati i limiti dell'area interessata all'esercitazione.
L'affissione all'albo si protrae per la durata dell'esercitazione.
I manifesti riproducenti l'ordinanza sono approntati dal comando militare ed affissi a cura dell'apposito servizio comunale.
Il segretario comunale dà assicurazione scritta all'autorità militare dell'eseguita pubblicazione.
Qualora le esercitazioni si debbano svolgere in aree soggette a pericolo di incendio, il comandante territoriale deve assicurare, anche in conformità alla legislazione statale e regionale vigente in materia, la predisposizione di idonee misure di prevenzione e di pronto intervento nei confronti degli incendi innescabili dal tiro delle armi e dalla presenza dei reparti militari.
Gli sgomberi e le occupazioni degli immobili disposti per le esercitazioni non possono essere revocati se sull'area interessata o su parte di essa rimangono non rinvenuti proiettili inesplosi.
In tal caso, il comandante territoriale ne informa immediatamente il sindaco. Il pericolo deve essere segnalato con idonei cartelli e la zona pericolosa è vigilata a cura dei reparti militari.
Per tutto il tempo necessario alle relative operazioni di bonifica competono ai proprietari della zona pericolosa gli indennizzi e gli eventuali risarcimenti di danni previsti dal quinto comma dell'art. 15 della legge.
(3) Comma così sostituito dall'articolo unico, D.P.R. 5 aprile 1985, n. 229 (Gazz. Uff. 5 giugno 1985, n. 131).

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