Decreto Presidente Repubblica del 1979 numero 780 art. 18


L'autorizzazione del comandante territoriale per l'uso di grotte, gallerie e cavità sotterranee, prevista dal primo e terzo comma dell'art. 16 della legge, è richiesta allorché le grotte, gallerie e cavità sotterranee siano ubicate in aree soggette a limitazioni militari o abbiano uno sviluppo o tracciato che interferisce con immobili militari. L'autorizzazione stessa è, inoltre, richiesta quando l'uso delle grotte, gallerie e cavità sotterranee comporta modifiche allo stato dei luoghi.
L'autorizzazione del comandante territoriale per i lavori afferenti ai porti e ai porti turistici e alle opere marittime in genere, prevista dal secondo comma dell'art. 16 della legge, è richiesta allorché trattasi di lavori eccedenti la semplice manutenzione o riparazione.
Il parere del comandante territoriale reso in relazione alla previsione di cui al penultimo comma dell'art. 16 della legge è espresso nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione dei piani urbanistici; decorso tale termine, la mancata pronuncia equivale alla espressione del parere favorevole.
Qualora le esigenze della Difesa lo consentano, il comandante territoriale, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, indica ai competenti organi comunali quali aree, di quelle comprese nei comuni elencati nella tabella A) annessa alla legge, possono essere dichiarate non di effettiva importanza militare e quindi non soggette al regime di cui al primo comma dell'art. 16 della legge.
Eventuali varianti alle predette aree sono indicate dal comandante territoriale ogni tre anni.

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