Decreto Presidente Repubblica del 1979 numero 780 art. 13


Gli uffici tecnici militari, con sufficiente anticipo rispetto alla scadenza quinquennale delle limitazioni, inoltrano al comandante territoriale motivata proposta di conferma per le limitazioni ancora necessarie, sentiti gli organi operativi interessati.
I predetti uffici allegano alla proposta di conferma un preventivo di spesa relativo alla determinazione dell'indennizzo valevole per l'ulteriore quinquennio salve le variazioni derivanti dai coefficienti di aggiornamento dei redditi catastali.
Il comandante territoriale trasmette lo schema di decreto di conferma alla ragioneria centrale del Ministero della difesa ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, quinto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, unitamente al preventivo di spesa e alla copia del precedente decreto impositivo con relativi allegati.
Ad avvenuta prenotazione dell'impegno provvisorio il comandante territoriale emana decreto di proroga, sentito il comitato.
Il decreto di proroga è adottato e pubblicato nella forma e con le modalità previste per il decreto impositivo originario.
Le forme e modalità suddette si osservano anche per la revisione generale delle limitazioni esistenti prevista dall'art. 13 della legge.

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