Decreto Presidente Repubblica del 1979 numero 780 art. 7


il comandante territoriale trasmette ai comuni interessati due copie autentiche del decreto e relativi allegati, unitamente ad un congruo numero di copie dei manifesti da affiggere, per l'espletamento da parte dei comuni delle formalità previste dall'art. 5 della legge.
Una copia del decreto con la dichiarazione di avvenuto deposito, dell'avvenuta affissione di manifesti nonché di un esemplare del Foglio annunzi legali della provincia riguardante l'avviso di avvenuto deposito è trasmesso a cura del segretario comunale al comando territoriale. L'altro esemplare del decreto, completato come Il precedente, è custodito nell'archivio del comune.

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