Decreto Presidente Consiglio Ministri del 24 ottobre 2014 art. 8


GESTIONE DELLE IDENTITÀ DIGITALI

1. Fatto salvo il caso in cui l'aggiornamento degli attributi identificativi avvenga in modalità automatica tramite le convenzioni previste all'art. 4, comma 1, lettera c), gli utenti sono obbligati a informare tempestivamente il gestore dell'identità digitale di ogni variazione degli attributi previamente comunicati. Il gestore dell'identità digitale provvede tempestivamente ai necessari aggiornamenti, avendo verificato le informazioni fornite secondo le modalità di cui all'art. 7, comma 7.
2. Fatti salvi i casi previsti dall'art. 9, l'utente può chiedere al gestore dell'identità digitale, in qualsiasi momento e a titolo gratuito, la sospensione o revoca della propria identità digitale ovvero la modifica dei propri attributi secondari e delle proprie credenziali di accesso. A tali richieste il gestore dell'identità digitale provvede tempestivamente. L'Agenzia, con i regolamenti di cui all'art. 4, stabilisce le procedure per consentire agli utenti la rimozione dei dati contenuti nell'identità digitale.
3. Il gestore dell'identità digitale revoca l'identità digitale se riscontra l'inattività della stessa per un periodo superiore a ventiquattro mesi o in caso di decesso della persona fisica o di estinzione della persona giuridica, utilizzando i servizi messi a disposizione dalle convenzioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), ovvero, laddove l'informazione non sia disponibile in tali ambiti, attivando opportune e documentate verifiche delle informazioni ricevute.
4. Il gestore dell'identità digitale, su richiesta dell'utente, gli segnala ogni avvenuto utilizzo delle credenziali di accesso, inviandone gli estremi ad uno degli attributi secondari a tale scopo indicato dall'utente stesso, secondo le regole tecniche definite con i regolamenti di cui all'art. 4.
5. I gestori di identità SPID possono stipulare accordi con pubbliche amministrazioni al fine di importare nel sistema SPID identità digitali rilasciate dalle pubbliche amministrazioni conformemente a quanto previsto dall'art. 7.

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