Decreto Presidente Consiglio Ministri del 24 ottobre 2014 art. 12


CESSAZIONE, SUBENTRO, SOSPENSIONE E REVOCA DELL'ATTIVITÀ DEI GESTORI DELL'IDENTITÀ DIGITALE

1. Il gestore dell'identità digitale comunica all'Agenzia e agli utenti a cui ha attribuito l'identità digitale l'intenzione di cessare la propria attività almeno trenta giorni prima della data di cessazione, indicando gli eventuali gestori sostitutivi, ovvero segnalando la necessità di revocare le identità digitali dallo stesso rilasciate.
2. Il gestore sostitutivo, previo invio all'Agenzia della dichiarazione di accettazione e previa acquisizione del consenso degli utenti, subentra nella gestione delle identità digitali rilasciate dal gestore cessato e nella conservazione delle informazioni di cui all'art. 7, comma 8.
3. Salvo quanto disposto al comma 2, il gestore dell'identità digitale che cessa la propria attività, scaduto il termine del periodo previsto al comma 1, revoca le identità digitali rilasciate.
4. L'Agenzia, previo accertamento della violazione delle disposizioni di cui al presente decreto e dei regolamenti attuativi adottati ai sensi dell'art. 4, può disporre la sospensione dell'attività di attribuzione di identità digitali per un periodo minimo di un mese e massimo di un anno o, nei casi più gravi, la revoca dell'accreditamento del gestore dell'identità digitale.
5. In caso di revoca dell'accreditamento del gestore dell'identità digitale si applicano le disposizioni relative alle cessazioni di cui al presente articolo.

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