Decreto Presidente Consiglio Ministri del 24 ottobre 2014 art. 5


ATTRIBUTI DELL'IDENTITÀ DIGITALE

1. Le identità digitali rilasciate all'utente contengono obbligatoriamente il codice identificativo, gli attributi identificativi e almeno un attributo secondario, funzionale alle comunicazioni tra il gestore dell'identità digitale e l'utente.
2. Al momento della richiesta di rilascio dell'identità digitale, l'utente può chiedere che siano registrati ulteriori attributi secondari.
3. L'Agenzia stabilisce, nell'ambito dei regolamenti di cui all'art. 4, le modalità e le regole tecniche con le quali i gestori dell'identità digitale e i gestori degli attributi qualificati curano e rendono disponibile la verifica degli attributi stessi ai fornitori di servizi. Gli attributi qualificati sono verificati dal fornitore di servizi presso il gestore di attributi qualificati.

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