Decreto Presidente Consiglio Ministri del 24 ottobre 2014 art. 17


DISPOSIZIONE FINALE

1. I soggetti interessati a ottenere l'accreditamento allo SPID possono presentare domanda all'Agenzia successivamente all'emanazione dei regolamenti attuativi di cui all'art. 4.
Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Presidente Consiglio Ministri del 24 ottobre 2014 art. 17"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti