Decreto Presidente Consiglio Ministri del 24 ottobre 2014 art. 15


ADESIONE ALLO SPID DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI FORNITORI DI SERVIZI

1. Non possono aderire allo SPID i soggetti privati fornitori di servizi il cui rappresentante legale, soggetto preposto all'amministrazione o componente di organo preposto al controllo risulta condannato con sentenza passata in giudicato per reati commessi a mezzo di sistemi informatici.
2. Ai sensi dell'art. 64, comma 2-quinquies, del CAD, i soggetti privati che aderiscono allo SPID per la verifica dell'accesso ai servizi erogati in rete, nel rispetto del presente decreto e dei regolamenti attuativi adottati dall'Agenzia ai sensi dell'art. 4, soddisfano gli obblighi di cui all'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 con la comunicazione del codice identificativo dell'identità digitale utilizzata dall'utente.
3. Nella convenzione che i fornitori di servizi privati stipulano con l'Agenzia, nell'ambito dei regolamenti attuativi di cui all'art. 4, possono essere regolati i corrispettivi dovuti dai fornitori di servizi ai gestori dell'identità digitale e ai gestori degli attributi qualificati per i servizi di verifica.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Presidente Consiglio Ministri del 24 ottobre 2014 art. 15"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti