Decreto Presidente Consiglio Ministri del 24 ottobre 2014 art. 16


ACCREDITAMENTO DEI GESTORI DI ATTRIBUTI QUALIFICATI

1. I soggetti che hanno il potere, in base alle norme vigenti, di attestare gli attributi qualificati si accreditano indicando i dati che intendono rendere disponibili nello SPID, nel rispetto del presente decreto e secondo le modalità indicate nei regolamenti attuativi adottati ai sensi dell'art. 4.
2. L'Agenzia inserisce in un apposito registro, accessibile da parte dei fornitori di servizi, le tipologie di dati resi disponibili da ciascun gestore di attributi qualificati.
3. Su richiesta degli interessati, sono accreditati di diritto i seguenti gestori di attributi qualificati:
a) il Ministero dello sviluppo economico in relazione ai dati contenuti nell'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti di cui all'art. 6-bis del CAD;
b) i consigli, gli ordini e i collegi delle professioni regolamentate relativamente all'attestazione dell'iscrizione agli albi professionali;
c) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'attestazione delle cariche e degli incarichi societari iscritti nel registro delle imprese;
d) l'Agenzia in relazione ai dati contenuti nell'indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi di cui all'art. 57-bis del CAD.

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