Decreto Presidente Consiglio Ministri del 24 ottobre 2014 art. 14


ADESIONE ALLO SPID DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IN QUALITÀ DI FORNITORI DI SERVIZI

1. Nel rispetto dell'art. 64, comma 2, del CAD, le pubbliche amministrazioni che erogano in rete servizi qualificati, direttamente o tramite altro fornitore di servizi, consentono l'identificazione informatica degli utenti attraverso l'uso dello SPID.
2. Ai fini del comma 1, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2, del CAD aderiscono allo SPID, secondo le modalità stabilite dall'Agenzia ai sensi dell'art. 4, entro i ventiquattro mesi successivi all'accreditamento del primo gestore dell'identità digitale.
3. Le pubbliche amministrazioni possono affidare ai gestori di identità dello SPID le funzioni di autenticazione informatica previste dalla normativa vigente in materia.
4. Le pubbliche amministrazioni possono affidare ai gestori di identità SPID le funzioni di autenticazione informatica basate sugli strumenti per i quali il diritto dell'Unione europea prevede il mutuo riconoscimento.
5. Le pubbliche amministrazioni, in qualità di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identità digitali e dai gestori di attributi qualificati. Per l'adeguamento allo SPID dei propri sistemi informatici, le amministrazioni utilizzano le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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