Decreto Presidente Consiglio Ministri del 24 ottobre 2014 art. 1


DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) Agenzia: l'Agenzia per l'Italia Digitale;
b) attributi: informazioni o qualità di un utente utilizzate per rappresentare la sua identità, il suo stato, la sua forma giuridica o altre caratteristiche peculiari;
c) attributi identificativi: nome, cognome, luogo e data di nascita, sesso, ovvero ragione o denominazione sociale, sede legale, nonché il codice fiscale o la partita IVA e gli estremi del documento d'identità utilizzato ai fini dell'identificazione;
d) attributi secondari: il numero di telefonia fissa o mobile, l'indirizzo di posta elettronica, il domicilio fisico e digitale, nonché eventuali altri attributi individuati dall'Agenzia, funzionali alle comunicazioni;
e) attributi qualificati: le qualifiche, le abilitazioni professionali e i poteri di rappresentanza e qualsiasi altro tipo di attributo attestato da un gestore di attributi qualificati;
f) autenticazione informatica: verifica effettuata dal gestore dell'identità digitale, su richiesta del fornitore di servizi, della validità delle credenziali di accesso presentate dall'utente allo stesso gestore, al fine di convalidarne l'identificazione informatica;
g) codice identificativo: il particolare attributo assegnato dal gestore dell'identità digitale che consente di individuare univocamente un'identità digitale nell'ambito dello SPID;
h) credenziale di accesso: il particolare attributo di cui l'utente si avvale, unitamente al codice identificativo, per accedere in modo sicuro, tramite autenticazione informatica, ai servizi qualificati erogati in rete dai fornitori di servizi che aderiscono allo SPID;
i) fornitore di servizi: il fornitore dei servizi della società dell'informazione definiti dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, o dei servizi di un'amministrazione o di un ente pubblico erogati agli utenti attraverso sistemi informativi accessibili in rete. I fornitori di servizi inoltrano le richieste di identificazione informatica dell'utente ai gestori dell'identità digitale e ne ricevono l'esito. I fornitori di servizi, nell'accettare l'identità digitale, non discriminano gli utenti in base al gestore dell'identità digitale che l'ha fornita;
l) gestori dell'identità digitale: le persone giuridiche accreditate allo SPID che, in qualità di gestori di servizio pubblico, previa identificazione certa dell'utente, assegnano, rendono disponibili e gestiscono gli attributi utilizzati dal medesimo utente al fine della sua identificazione informatica. Essi inoltre, forniscono i servizi necessari a gestire l'attribuzione dell'identità digitale degli utenti, la distribuzione e l'interoperabilità delle credenziali di accesso, la riservatezza delle informazioni gestite e l'autenticazione informatica degli utenti;
m) gestori di attributi qualificati: i soggetti accreditati ai sensi dell'art. 16 che hanno il potere di attestare il possesso e la validità di attributi qualificati, su richiesta dei fornitori di servizi;
n) identificazione informatica: l'identificazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera u-ter) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (di seguito «CAD»);
o) identità digitale: la rappresentazione informatica della corrispondenza biunivoca tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le modalità di cui al presente decreto e dei suoi regolamenti attuativi;
p) revoca dell'identità digitale: disattivazione definitiva dell'identità digitale;
q) sospensione dell'identità digitale: disattivazione temporanea dell'identità digitale;
r) registrazione: l'insieme delle procedure informatiche, organizzative e logistiche mediante le quali, con adeguati criteri di gestione e protezione previsti dal presente decreto e dai suoi regolamenti attuativi, è attribuita un'identità digitale a un utente, previa raccolta, verifica e certificazione degli attributi da parte del gestore dell'identità digitale, garantendo l'assegnazione e la consegna delle credenziali di accesso prescelte in modalità sicura;
s) registro SPID: registro, tenuto dall'Agenzia, accessibile al pubblico, contenente l'elenco dei soggetti abilitati a operare in qualità di gestori dell'identità digitale, di gestori degli attributi qualificati e di fornitori di servizi;
t) servizio qualificato: servizio per la cui erogazione è necessaria l'identificazione informatica dell'utente;
u) SPID: il Sistema pubblico dell'identità digitale, istituito ai sensi dell'art. 64 del CAD, modificato dall'art. 17-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
v) utente: persona fisica o giuridica, titolare di un'identità digitale SPID, che utilizza i servizi erogati in rete da un fornitore di servizi, previa identificazione informatica.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Presidente Consiglio Ministri del 24 ottobre 2014 art. 1"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti