E' concepibile l'applicazione dell'art.
590 cod.civ. , che prevede l'eccezionale sanatoria mediante conferma della disposizione alla
disposizione a favore dell'indegno?L'istituto non sembra invero logicamente applicabile. Nell'ipotesi dell'esclusione dalla successione nei casi di cui all'
art.463 cod.civ. il problema non è certo quello dell'impossibilità radicale che l'indegno venga alla successione
nota1 : piuttosto la riabilitazione è questione soggettiva, che compete unicamente al testatore (
art.466 cod.civ. ). Ne discende l'inutilità dell'eventuale conferma intervenuta ad opera degli eredi in esito alla morte del disponente. E' stato infatti rilevato come l'efficacia della riabilitazione non possa che dipendere dalla volontà di perdono dell'ereditando, non potendo i di lui eredi sostituirsi in una siffatta valutazione, di natura squisitamente personale
nota2.
Note
nota3
nota1
Secondo Pasetti, La sanatoria per conferma del testamento e della donazione, Padova, 1953, p.125, le norme sull'indegnità, di ordine pubblico, in quanto ispirate ad esigenze di morale sociale, osterebbero alla conferma. Il nodo tuttavia non è questo: è piuttosto la legge a conferire unicamente al testatore la possibilità di operare una riabilitazione.
top1 top3nota2
Cicu, Successioni a causa di morte. Parte generale: delazione ed acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria, in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, vol.XII, 1961, p.107 e Palazzo, Le successioni, in Tratt. dir.priv., diretto da Iudica-Zatti, vol.II, Milano, 2002, p. 224.
top2 Bibliografia
- PALAZZO, Le successioni, Milano, Tratt.dir.priv. cura Iudica e Zatti , II, 2000
- PASETTI, La sanatoria per conferma del testamento e della donazione, Padova, 1953