L'indegnità



L'indegnità (art. 463 cod. civ. ) consiste nella sanzione che la legge commina ad un soggetto in conseguenza della condotta riprovevole da costui tenuta nei confronti del de cuius nota1. Detta sanzione consiste nel non poter venire alla successione a causa di morte del detto soggetto, a meno che costui non abbia perdonato l'indegno mediante la c.d. riabilitazione (art. 466 cod. civ. ).

Il previgente codice civile del 1865 contemplava l'indegnità all'art. 725 nell'ambito delle incapacità di succedere. L'attuale codice civile ha disciplinato la materia in un capo autonomo, mostrando così di valorizzarne una differente valenza, direttamente ispirata alla radice romanistica. L'indegno non già sarebbe incapace di succedere (ciò che eliminerebbe in radice la delazione in suo favore), ma sarebbe ex post escluso dalla successione. Il punto verrà assoggettato a separata analisi da condursi circa la natura giuridica dell'istituto. Ogni aspetto di esso è d'altronde informato a questo tema: si pensi ai poteri spettanti all'indegno, agli effetti della pronunzia giudiziale, etc..

Talvolta l'indegnità trae origine da una condotta dell'agente che possiede una valenza penale. Tuttavia (eccettuato per il caso di cui al n. 3 dell'art. 463 cod. civ. nel testo previgente la Legge 137/05 , che ha eliminato il riferimento alla legge penale) essa non presuppone un accertamento in sede penale del fatto. Non può dunque essere concepita come sanzione accessoria rispetto a quella penale: è stato d'altronde osservato come l'indegnità permanga anche una volta estinto il reato nota2. Non sarebbe adeguato comunque fare riferimento ad una pena di carattere privato fondata su una presunzione di volontà dell'ereditando. Si rifletta, infatti, sull'esclusione dell'indegno non soltanto dalla successione testamentaria, bensì anche da quella che procede per legge. Per questi motivi è parso più adeguato alla sostanza del fenomeno una descrizione dell'indegnità in chiave di sanzione civile dettata nell'interesse pubblico. Da un lato, appare inaccettabile che chi si è macchiato di certi fatti possa trarne un vantaggio patrimoniale, dall'altro è ben possibile per l'ereditando rimuovere questa situazione riabilitando l'indegno nota3.

Nel corso dell'analisi che seguirà, in esito alla messa a fuoco della natura giuridica dell'istituto, condurremo un esame della relativa azione, delle varie ipotesi di indegnità, della riabilitazione e delle figure che in un certo senso possono essere considerate affini o contigue.

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Note

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Il diritto romano contemplava, in relazione alla cattiva condotta tenuta dal successibile, l'istituto dell'indegnità e quello della diseredazione. Mentre l'origine del primo affondava le proprie radici nella legge (che considerava le ipotesi riscontrando le quali si produceva il detto effetto), la seconda dipendeva dalla volontà privata, avendo il testatore la possibilità di escludere dalla successione determinati soggetti, salva l'azione di impugnativa di colui che si reputasse leso ingiustamente.
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nota2

In questo caso l'accertamento viene effettuato in sede di giudizio civile nei confronti dell'indegno ovvero, dopo la sua morte, contro i di lui eredi (Monosi, L'indegnità a succedere, in Successioni e donazioni a cura di Rescigno, vol. I, Padova, 1994, p.141).
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nota3

Così Ferri, Disposizioni generali sulle successioni (Artt.456-511), in Comm. cod. civ., diretto da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1997, p.166; Prestipino, Delle successioni in generale (Artt.456-535), in Comm.teorico-pratico al cod. civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p.113; Criscuoli, Le obbligazioni testamentarie, Milano, 1980, p.255. Né, avverso la considerazione della natura pubblicistica, ci si può riferire alla possibilità che venga operata da parte del de cuius la riabilitazione. Anche il diritto penale conosce l'eventualità in cui la persona offesa dal reato possa intervenire sulla punibilità dello stesso. Si consideri la procedibilità a querela di parte e la successiva eventuale remissione della stessa (Cicu, Successioni per causa di morte. Parte generale: delazione ed acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria, in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XII, Milano, 1961, p.53).
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Bibliografia

  • CRISCUOLI, Le obbligazioni testamentarie, Milano, 1965
  • FERRI, Successioni in generale. Art.456 - 511, Bologna Roma, Comm.cod.civ. Scialoja Branca, 1980
  • MONOSI, L' indegnità a succedere, Padova, Successioni e donazioni, I, 1994
  • PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981

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