Situazioni soggettive facenti capo al nascituro concepito



Il concepimento determina una notevole aspettativa della venuta ad esistenza della persona fisica nota1. Al conceptus si riferiscono le seguenti norme:
  1. il I e II comma dell'art. 462 cod. civ. che prevedono la possibilità, subordinata all'evento nascita, di succedere mortis causa anche ab intestato ;
  2. l'art. 784 cod. civ. secondo il quale la donazione può essere effettuata anche a favore di chi sia solo concepito;
  3. l'art. 254 cod. civ., norma che prevede il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio nota2 operato successivamente al concepimento.
Dalle citate norme sembrerebbe ricavarsi il principio di una capacità prenatale, quasi che anche prima della nascita esistesse un'entità dotata di soggettività nota3. Questa opinione è confutata ricostruendo le situazioni giuridiche di natura attiva riconosciute a favore del conceptus come diritti sottoposti a condizione (art. 1, II comma, cod. civ.) nota4. Più in particolare il diritto dovrebbe considerarsi come attribuito sotto condizione risolutiva nota5.

La giurisprudenza ha inoltre riconosciuto al concepito anche il diritto al risarcimento del danno cagionato dal terzo che con la propria condotta dolosa o colposa abbia provocato la morte del genitore, ancorchè naturale (Cass. Civ., Sez. III, 5509/2014; Cass. Civ., Sez. III, 9700/11). Si pensi anche all'ipotesi dello scioglimento del fondo patrimoniale: nella situazione di mero concepimento è stato deciso nel senso che essa debba venir preventivamente autorizzata dal Giudice tutelare, previa nomina di curatore speciale che insti per ottenene il provvedimento tutorio (Cass. Civ., Sez. I, 17811/2014).
Occorre infine considerare la problematicità di alcuni aspetti afferenti alla condizione del concepimento: si discute ad esempio sull'esistenza in capo al concepito del diritto alla vita. Una siffatta situazione giuridica soggettiva potrebbe eventualmente porsi in antitesi con la legislazione che prevede l'interruzione volontaria della gravidanza (Legge 194/78) nota6. Non è senza rilevanza osservare come tale diritto sia stato posto con riferimento all'eventuale azione lesiva da parte di terzi diversi dalla madre. In questo senso si è affermata l'esistenza di un vero e proprio diritto del nascituro a nascere sano. Se ne è dedotto che il trattamento sanitario che abbia condotto a malformazioni (in conseguenza di somministrazione di farmaci) conduca al risarcimento dei danno (Cass. Civ. Sez. III, 10741/09).

Note

nota1

Aspettativa concreta, come tale ben diversa dalla situazione che discende dalla semplice previsione della possibilità che due soggetti viventi abbiano a procreare (ciò che evoca la figura del concepturus, la quale verrà assunta in separata considerazione).
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nota2


L'art. 1, comma 11, della l. 219/2012 ha disposto che nel codice civile, ovunque ricorrano, le parole "figli legittimi" e "figli naturali" siano sostituite dalla parola "figli". Successivamente l'art. 105, comma 3, del Dlgs 154/2013 ha disposto chele parole "figli naturali", ove presenti in tutta la legislazione vigente, siano sostituite dalle parole "figli nati fuori dal matrimonio".
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nota3

Si confronti p.es. Cicu, Successioni per causa di morte. Parte generale: delazione ed acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria, in Tratt. dir.civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, vol.XII, Milano, 1961, p.80; Cariota-Ferrara, Le successioni per causa di morte, Parte generale, Napoli, 1977, p.154.
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nota4

Si tratterebbe cioè di una fattispecie sottoposta alla condizione del verificarsi della nascita, momento in cui si aprirebbe la delazione in favore del nascituro, prima solo soggetto vocato: Carresi, voce Nascituri (dir.vig.), in N.mo Dig.it., p.18; Schlesinger, voce Successioni, in N.mo Dig.it., p.754. V'è chi, in dottrina, ha fatto menzione di un centro autonomo di diritti in previsione ed attesa della persona, per cui si configurerebbe una fattispecie a formazione progressiva. La nascita costituirebbe coelemento essenziale per l'efficacia della disposizione, ma anteriormente alla nascita si avrebbe una situazione di attesa e di pendenza quanto alla titolarità dei diritti, in cui si pone l'esigenza di tutelare il nascituro. Così Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002, p.26; Rescigno, Il danno da procreazione, in Riv. dir. civ., 1956, p.629.Per il Bianca, Diritto civile, vol. I, Milano, 1990, p.198, stante l'attualità degli interessi di cui il concepito è portatore, si deve parlare di una sua "capacità provvisoria", che eventualmente in caso di nascita diventerà definitiva.
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nota5

Si veda p.es. Ferri, Disposizioni generali sulle successioni (Artt.456-511), in Comm. cod. civ., diretto da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1997, p. 151; Bianca, Diritto civile, vol. II, Milano, 1985, p. 402. Secondo questa interpretazione il nascituro dovrebbe considerarsi immediatamente delato ed un eventuale atto di accettazione da parte dei suoi rappresentanti dovrebbe ritenersi non già inesistente (come nel caso egli fosse semplicemente vocato), ma valido e risolutivamente condizionato all'evento nascita. Anche secondo Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt. dir.civ.it., diretto da Vassalli, vol. XII, t.1, Torino, 1977, p. 104 si avrebbe un delazione immediata a favore del nascituro, ma l'atto di accettazione sarebbe sospensivamente condizionato al verificarsi della nascita. La questione trova peraltro una separata disamina inerente il rapporto tra delazione e nascituri.
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nota6

Bianca, op.cit., 1990, pp. 156-157, ha sottolineato la drammaticità del contrasto fra gli interessi della madre e quelli del nascituro. E' generalmente riconosciuto che quest'ultimo debba essere tutelato, ma risulta difficoltoso fissarne i termini e le modalità. Con la legge sull'aborto si è cercato di raggiungere un compromesso: malgrado ciò, l'A. auspica, pensiero assolutamente condivisibile, l'attuazione di una normativa che faciliti e invogli l'assolvimento degli impegni derivanti dalla procreazione.
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto civile, Milano, III, 1985
  • CAMPAGNA, Concepimento (diritto civile), Milano, Enc.dir., VIII, 1967
  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 1983
  • CARIOTA FERRARA, Le successioni per causa di morte, Parte generale, Napoli, 1977
  • CARRESI, Nascituri (dir.vig.), N.mo Dig. It., XI
  • FERRI, Successioni in generale. Art.456 - 511, Bologna Roma, Comm.cod.civ. Scialoja Branca, 1980
  • RESCIGNO, Il danno da procreazione, Riv.dir.civ., 1956
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002
  • SCHLESINGER, Successioni, N.mo Dig. It., XVIII, 1971


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